Mutuo cointestato e separazione: quali sono le tue opzioni

Mutuo cointestato e separazione: quali sono le tue opzioni

Ci si separa, si divide tutto, e resta lì: il mutuo. Vent'anni di rate firmate insieme, che continuano ad arrivare come se niente fosse. Perché per la banca, in effetti, non è successo niente.

È il punto da cui partire per capire tutto il resto: la separazione riguarda voi due, non il contratto con la banca. Vediamo che cosa significa in pratica e quali strade esistono davvero.

Perché la separazione non tocca il mutuo

Quando due persone firmano insieme un mutuo assumono un'obbligazione solidale: significa che la banca può pretendere l'intera rata da uno solo dei due, a sua scelta, senza doversi accontentare della metà.

Il decreto di omologa della separazione o la sentenza di divorzio non sono opponibili alla banca: sono atti che regolano i rapporti tra i coniugi, non il contratto di finanziamento. Se smetti di pagare perché «adesso la casa è sua», la banca iscriverà comunque a tuo carico il ritardo.

Le conseguenze ricadono su entrambi. Il ritardo viene segnalato nelle banche dati creditizie a nome di tutti e due i cointestatari, e blocca la possibilità di ottenere altri finanziamenti — compreso, tipicamente, il mutuo per la nuova casa di chi se n'è andato. Fino a quando il mutuo non viene chiuso o formalmente trasferito, la situazione resta comune.

Chi resta nella casa non "eredita" il debito

È l'equivoco più frequente. L'assegnazione della casa familiare è un provvedimento a tutela dei figli: attribuisce il diritto di abitarvi, non la proprietà e non il debito. Chi è uscito di casa continua quindi a essere proprietario della sua quota e obbligato verso la banca per l'intera rata.

Salvo, naturalmente, che gli accordi di separazione dispongano diversamente: molto spesso prevedono che il mutuo sia pagato da uno dei due, magari come parte del contributo al mantenimento. Ed è una clausola che, come vedremo, cambia tutto.

Se pago tutto io, poi mi viene rimborsato?

È la domanda più importante, e la risposta è meno scontata di quanto sembri. La regola generale, per le obbligazioni solidali, è che chi paga l'intero può chiedere agli altri la loro parte (art. 1299 del Codice civile). Tra coniugi, però, questa regola incontra un limite netto.

PeriodoLe rate pagate da uno solo sono recuperabili?
Durante il matrimonio, prima della separazioneNo, salvo prova di un diverso accordo (per esempio un prestito). I pagamenti si presumono fatti in adempimento del dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia (art. 143 c.c.)
Dalla separazione in poi, per le somme pagate oltre la propria quota
Dalla separazione, ma il pagamento del mutuo è previsto negli accordi o è stato imposto dal giudice come contributo al mantenimentoNo: in quel caso stai adempiendo a un tuo obbligo

Sono i principi riepilogati da Cass. civ., sez. III, n. 5385/2023, che a sua volta richiama un orientamento consolidato.

Attenzione anche a un altro punto chiarito dalla stessa decisione: pagare il mutuo non fa diventare proprietari. Se in sede di rogito la casa è stata intestata solo all'altro, chi versa le rate non acquista alcun diritto sull'immobile — a meno che i coniugi siano in comunione legale dei beni.

La conseguenza pratica: se dopo la separazione paghi tu l'intera rata e negli accordi non c'è scritto che è a tuo carico, tieni traccia dei pagamenti. Sono somme che potrai far valere in sede di divisione o con una domanda di rimborso.

1. L'accollo del mutuo

È la strada a cui tutti pensano per prima: uno dei due si prende il debito, l'altro esce. Si chiama accollo (art. 1273 del Codice civile) e funziona, ma con un'avvertenza decisiva.

L'accordo tra voi due non basta. L'accollo libera il coniuge uscente solo se la banca lo dichiara espressamente. Senza quella dichiarazione — il cosiddetto accollo liberatorio — il debitore originario resta obbligato in solido insieme all'altro. Molti scoprono di essere ancora obbligati anni dopo, quando l'ex smette di pagare.

La banca valuterà se chi si accolla il mutuo ha, da solo, la capacità di sostenerlo: reddito, anzianità lavorativa, rapporto tra rata e stipendio. Può chiedere garanzie ulteriori, tipicamente un fideiussore. Se la valutazione è negativa, l'accollo liberatorio non si fa: è un no della banca, non una questione tra ex coniugi.

Chiedete sempre alla banca il documento che attesta la liberazione espressa, e conservatelo.

2. Il nuovo mutuo intestato a uno solo

Quando l'accollo non passa, c'è un'alternativa spesso più pulita: chi resta nella casa acquista la quota dell'altro e stipula un mutuo nuovo, con cui estingue quello vecchio.

I vantaggi sono concreti: il vecchio finanziamento si chiude davvero, l'ipoteca originaria viene cancellata, e il coniuge uscente esce definitivamente sia dalla proprietà sia dal debito. Si può anche cambiare banca, e rinegoziare durata e tasso.

Lo svantaggio: ci sono costi di istruttoria, perizia e atto notarile, e serve comunque il via libera creditizio della banca sulla singola persona.

3. Vendere la casa

Spesso è la soluzione più realistica: si vende, si estingue il mutuo con il ricavato e ci si divide quello che resta.

Un aspetto tecnico che spaventa senza motivo: l'ipoteca non impedisce di vendere. Nella prassi si procede così: al rogito l'acquirente paga una parte del prezzo direttamente alla banca, che rilascia il conteggio di estinzione e il consenso alla cancellazione dell'ipoteca; il residuo va ai venditori. È un'operazione che i notai gestiscono ogni giorno.

Serve però l'accordo di entrambi sulla vendita e sul prezzo. Se manca, non si può vendere: si passa alla divisione giudiziale. Se poi il ricavato non basta a coprire il debito residuo, la differenza resta a carico di entrambi in solido.

Se uno dei due vuole vendere solo la propria quota, il tema è diverso e più complesso: ne parliamo nella guida su come vendere la quota di un immobile in comproprietà.

4. La divisione giudiziale

Quando ogni accordo è impossibile, resta il diritto — che nessuno può togliere — di chiedere lo scioglimento della comunione (art. 1111 del Codice civile). Si va davanti al tribunale.

  1. Mediazione obbligatoria. Per le cause di divisione il tentativo di mediazione è condizione di procedibilità (art. 5 del D.Lgs. 28/2010): senza, la domanda è improcedibile.
  2. Stima. Il giudice nomina un perito che valuta l'immobile e verifica se sia comodamente divisibile. Un appartamento, di regola, non lo è.
  3. Assegnazione o vendita. Se l'immobile non è comodamente divisibile, va assegnato per intero a chi ne fa richiesta, con conguaglio a favore dell'altro. Se nessuno lo chiede, si procede alla vendita giudiziale e si divide il ricavato.

La divisione giudiziale è lunga e costosa, e la vendita all'incanto realizza quasi sempre meno del valore di mercato. È la soluzione da tenere come ultima: il solo fatto di poterla attivare, però, è spesso ciò che sblocca una trattativa ferma.

Il trasferimento della quota negli accordi di separazione

C'è un vantaggio che vale la pena conoscere prima di scegliere la strada: se il passaggio della quota da un coniuge all'altro è inserito nelle condizioni di separazione o di divorzio omologate o approvate dal giudice, gode di un regime fiscale di favore, con esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa (art. 19 della legge 74/1987).

Una compravendita fatta a parte, tra coniugi che si stanno separando, non gode automaticamente dello stesso trattamento. È un aspetto da valutare prima di firmare, non dopo: approfondimento nell'articolo su agevolazioni prima casa tra coniugi.

Se non riesci a pagare la rata

Prima che il ritardo diventi un default, esistono strumenti da attivare subito.

  • Rinegoziazione con la banca: allungamento della durata, passaggio a tasso diverso, riduzione temporanea della rata. Va chiesta per iscritto e prima di saltare i pagamenti.
  • Fondo di solidarietà per i mutui prima casa (il cosiddetto Fondo Gasparrini): consente di sospendere le rate fino a 18 mesi, per mutui fino a 250.000 euro sull'abitazione principale, con ISEE non superiore a 30.000 euro e al ricorrere di eventi determinati — in primo luogo la perdita del lavoro dipendente o la sospensione o riduzione dell'orario. Il Fondo si fa carico del 50% degli interessi maturati nel periodo di sospensione. La domanda si presenta alla banca.

Va detto con chiarezza: la separazione, di per sé, non è tra gli eventi che danno accesso alla sospensione. Il Fondo aiuta se alla separazione si accompagna, per esempio, la perdita del lavoro.

In sintesi

  • Per la banca non cambia nulla: restate obbligati entrambi per l'intero.
  • L'assegnazione della casa non trasferisce né la proprietà né il debito.
  • Le rate pagate da uno solo durante il matrimonio non si recuperano; quelle pagate dopo la separazione sì, salvo che fossero a suo carico per accordo o per provvedimento.
  • L'accollo funziona solo se la banca libera espressamente l'altro coniuge.
  • Inserire il trasferimento della quota negli accordi di separazione porta un risparmio fiscale significativo.

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Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce una consulenza legale o fiscale. Le norme citate sono quelle in vigore alla data di aggiornamento. Riferimenti principali: artt. 143, 1111, 1273, 1292, 1298, 1299 e 720 del Codice civile; art. 5 del D.Lgs. 28/2010; art. 19 della legge 74/1987; Cass. civ., sez. III, n. 5385/2023.