Spese ordinarie e straordinarie per i figli: facciamo chiarezza

Spese ordinarie e straordinarie per i figli dopo la separazione

L'apparecchio ai denti, il corso di inglese, la gita con pernottamento, il motorino. Dopo una separazione ogni spesa fuori dall'ordinario rischia di diventare una discussione: era straordinaria? dovevi chiedermelo prima? adesso non pago.

La materia è meno confusa di quanto sembri. Ci sono due o tre regole che risolvono la gran parte dei casi, e vale la pena conoscerle prima di litigare.

L'assegno mensile copre le spese ordinarie

Il punto di partenza è l'articolo 337-ter del Codice civile: ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e il giudice stabilisce, se serve, un assegno periodico per realizzare questa proporzione. Nel fissarlo tiene conto delle esigenze del figlio, del tenore di vita goduto quando la famiglia era unita, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse di entrambi e del valore economico del lavoro di cura.

Quell'assegno serve a coprire le spese ordinarie: quelle quotidiane, prevedibili e ricorrenti.

  • vitto, abbigliamento di uso comune, prodotti per l'igiene;
  • la quota parte di affitto o mutuo e di utenze della casa in cui vive il figlio;
  • cancelleria scolastica, mensa, trasporto urbano abituale;
  • medicinali da banco per i malanni comuni;
  • ricarica del telefono e piccole spese ricorrenti.

L'assegno si adegua automaticamente agli indici ISTAT, anche se nessuno lo chiede, salvo che le parti o il giudice abbiano indicato un parametro diverso (art. 337-ter, quinto comma). Non serve una nuova causa per aggiornarlo.

Che cosa sono le spese straordinarie

Sono le spese che escono dalla routine e che, proprio perché non costanti o non quantificabili in anticipo, non possono essere inglobate nell'assegno mensile. Di regola si dividono tra i genitori in proporzione ai redditi — spesso al 50%, ma non necessariamente — e si aggiungono all'assegno.

Attenzione a un errore frequente: non è corretto accorpare tutto in un unico assegno "omnicomprensivo" che assorba anche le spese straordinarie. La Cassazione lo considera in contrasto con il principio di proporzionalità, perché finisce per addossare a un solo genitore l'imprevedibile.

Le due categorie che contano davvero

Qui sta il nodo. La Cassazione non divide le spese straordinarie in base al nome, ma in base alla prevedibilità. E la conseguenza pratica è una sola: capire quando serve mettersi d'accordo prima.

Tipo di spesaEsempiServe l'accordo preventivo?
Straordinarie ma "consuete"
certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi
Libri di testo, tasse scolastiche, visite mediche e ticket, occhiali prescritti, corsi di lingua straniera, l'attività sportiva già praticata No. Basta informare e documentare
Straordinarie in senso proprio
che per rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità escono dall'ordinario regime di vita
Ortodonzia importante, scuola privata, viaggio studio all'estero, motorino, patente, terapie non convenzionali , di regola

Un esempio concreto, tratto da una decisione recente: il corso di inglese extrascolastico è stato ricondotto alle spese "consuete", perché ormai risponde a un'abitudine radicata nelle famiglie italiane; e lo stesso vale per la visita specialistica prescritta dal pediatra o per il rilascio del passaporto (Cass. civ., sez. I, n. 17017/2025).

Se manca l'accordo preventivo si perde il rimborso?

È la convinzione più diffusa, ed è sbagliata. La Cassazione è netta: anche per le spese che richiederebbero l'accordo preventivo, la mancanza di preventiva informazione e assenso non fa venire meno automaticamente il diritto di chi le ha anticipate a ottenere la quota dell'altro.

Il giudice deve invece valutare due cose: se la spesa rispondeva all'interesse preminente del figlio e se era coerente con il tenore di vita familiare. Se la risposta è sì, il rimborso è dovuto anche senza il via libera preventivo.

Questo non autorizza a decidere da soli. Le scelte di maggiore interesse per i figli — istruzione, educazione, salute — vanno assunte di comune accordo (art. 337-ter, terzo comma), e in caso di disaccordo la decisione spetta al giudice. Chi procede da solo si espone comunque a una contestazione e a una causa: semplicemente, non perde in partenza.

I protocolli dei tribunali e il silenzio-assenso

Molti tribunali hanno adottato protocolli che elencano voce per voce quali spese sono ordinarie, quali straordinarie con accordo e quali senza. Non sono leggi, ma i giudici li usano come riferimento e spesso ne trasfondono il contenuto nel provvedimento o nell'accordo di separazione.

Tipica è la clausola sul silenzio-assenso: a fronte di una richiesta scritta, l'altro genitore deve manifestare per iscritto un dissenso motivato entro un termine breve (spesso dieci giorni); in mancanza, il silenzio vale consenso.

Il silenzio-assenso non è una regola generale di legge. Vale se — e solo se — è scritto nel vostro accordo di separazione, nel decreto di omologa o nella sentenza. La prima cosa da fare, prima di discutere, è rileggere quel documento: è lì che sta la risposta a quasi tutte le domande.

Come farsi rimborsare se l'altro non paga

La buona notizia è che di regola non serve una nuova causa. Il verbale di separazione omologato, o la sentenza, è già un titolo esecutivo anche per le spese: si può quindi passare direttamente al precetto e all'esecuzione forzata, elencando nel precetto le somme anticipate e allegando la documentazione.

SituazioneChe cosa serve
Spese mediche e scolastiche per le quali il titolo non prevede alcuna concertazione preventivaDocumentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi e il loro importo, o almeno mettere a disposizione la documentazione
Spese che il titolo subordina a un accordo preventivoDimostrare di avere ottenuto quell'accordo
Somme non determinate né determinabili in base al titolo con un semplice calcoloQui sì: occorre un accertamento del giudice

Sono i principi ribaditi da Cass. civ., sez. III, n. 22522/2025 e, per l'ultimo caso, da Cass. civ., sez. VI-1, n. 4513/2020.

Non chiedere un decreto ingiuntivo se hai già un titolo. È un errore che costa: avendo già un titolo esecutivo — che consente anche di iscrivere ipoteca giudiziale — la domanda di ingiunzione per lo stesso credito è inammissibile per difetto di interesse, con condanna alle spese. Lo ha stabilito Cass. civ., sez. I, n. 34848/2025 in un caso in cui il genitore creditore si è visto revocare il decreto e addossare le spese di tre gradi di giudizio.

Il mancato pagamento dell'assegno può avere anche rilievo penale (art. 570-bis del Codice penale). Nella pratica, però, la via civile dell'esecuzione forzata è quella che porta più rapidamente al risultato.

Cinque regole pratiche

  1. Rileggi il titolo. Accordo, decreto o sentenza: l'elenco delle spese e le regole sul consenso stanno lì, e prevalgono su qualunque discussione generica.
  2. Chiedi per iscritto, allegando un preventivo. Una email o un messaggio bastano: serve poterlo dimostrare.
  3. Rispondi per iscritto se non sei d'accordo, e spiega perché. Un dissenso motivato e tempestivo vale molto; il silenzio, in molti accordi, vale consenso.
  4. Conserva tutto: fatture, ricevute, scontrini parlanti, prescrizioni mediche. Senza prova di pagamento non c'è rimborso.
  5. Non compensare di testa tua. Trattenere dall'assegno mensile ciò che ritieni di avere anticipato ti mette dalla parte del torto: le due partite vanno tenute separate.

In sintesi

  • L'assegno mensile copre le spese ordinarie; le straordinarie si aggiungono, di regola in proporzione ai redditi.
  • Il criterio che conta non è il nome della spesa ma la sua prevedibilità.
  • Per le spese scolastiche e mediche ricorrenti non serve l'accordo preventivo.
  • Anche quando l'accordo servirebbe, la sua mancanza non cancella automaticamente il diritto al rimborso.
  • Il provvedimento di separazione o divorzio è già un titolo esecutivo: non occorre un secondo giudizio, e chiederlo è controproducente.

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Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce una consulenza legale. Le norme citate sono quelle in vigore alla data di aggiornamento. Riferimenti principali: artt. 147, 315-bis, 316-bis e 337-ter del Codice civile; art. 570-bis del Codice penale; Cass. civ., sez. I, n. 17017/2025; Cass. civ., sez. III, n. 22522/2025; Cass. civ., sez. I, n. 34848/2025; Cass. civ., sez. VI-1, n. 4513/2020; Cass. civ., sez. I, n. 3835/2021.