Posso far togliere le mie foto dal profilo social di un altro?
Una storia finita, un'amicizia raffreddata, un vecchio account che non controlli più: e lì restano decine di foto che ti ritraggono, sul profilo di qualcun altro. Puoi pretendere che spariscano?
Sì, e nella grande maggioranza dei casi la risposta è più semplice di quanto sembri. Il punto non è nemmeno se la foto sia bella o brutta: è chi decide se può stare online.
In questo articolo
La regola: serve il consenso
La norma di partenza ha più di ottant'anni ma funziona benissimo: «il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa» (art. 96 della legge 633/1941).
Il Codice civile aggiunge lo strumento per farla valere: se l'immagine è stata pubblicata fuori dai casi consentiti, oppure con pregiudizio al decoro o alla reputazione, il giudice può ordinare che cessi l'abuso, oltre a condannare al risarcimento dei danni (art. 10 del Codice civile).
Il consenso non deve essere per forza scritto: può risultare dal comportamento, per esempio posando consapevolmente. Ma il consenso a farsi fotografare non è automaticamente consenso a pubblicare: sono due cose diverse, e la seconda è quella che conta.
Le eccezioni, e il loro limite
Il consenso non serve quando la pubblicazione è giustificata (art. 97 della legge 633/1941) da:
- la notorietà della persona o l'ufficio pubblico che ricopre;
- necessità di giustizia o di polizia;
- scopi scientifici, didattici o culturali;
- il collegamento a fatti, avvenimenti o cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
È il caso della foto scattata durante un concerto, una manifestazione o una premiazione: lì l'oggetto è l'evento, non il singolo.
Due limiti che ridimensionano molto queste eccezioni. Il primo è scritto nella legge: il ritratto non può comunque essere esposto quando ciò reca pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona. Il secondo lo ha fissato la Cassazione: la divulgazione senza consenso è lecita solo se risponde a esigenze di pubblica informazione, non quando è rivolta a fini pubblicitari o commerciali. Le eccezioni, trattandosi di deroghe a un diritto inviolabile della persona, sono di stretta interpretazione.
Tradotto per il caso concreto: la foto di gruppo alla festa di paese può reggere; la tua foto usata da un negozio per promuovere un prodotto, no. E il profilo social di un privato non è, di per sé, «pubblica informazione».
Il consenso si può sempre revocare
Questo è il punto decisivo, e vale la pena conoscerlo bene. Secondo la Cassazione il consenso alla pubblicazione della propria immagine è un negozio unilaterale che ha per oggetto non il diritto all'immagine — personalissimo e inalienabile — ma solo il suo esercizio. Da qui la conseguenza: il consenso è sempre revocabile, qualunque sia il termine eventualmente indicato e a prescindere dagli accordi presi (principio ribadito, fra le altre, da Cass. civ., sez. I, n. 19515/2022 e n. 24009/2023).
Quindi: hai detto sì cinque anni fa, oggi puoi dire no. Non devi motivare, non devi dimostrare un danno, non devi spiegare perché hai cambiato idea.
Un'avvertenza per i casi commerciali: se il consenso era inserito in un contratto a pagamento — un servizio fotografico, una campagna — la revoca è comunque efficace e l'immagine va ritirata, ma chi revoca può essere tenuto a risarcire la controparte per il contratto non eseguito. Fra privati, sui social, il problema in genere non si pone.
Anche il GDPR ti dà una mano
Una fotografia che ritrae una persona identificabile è un dato personale. Sui social scattano quindi anche il diritto di opposizione e il diritto alla cancellazione — il cosiddetto diritto all'oblio — previsti dal Regolamento europeo 2016/679.
C'è però un'esclusione da conoscere: il GDPR non si applica ai trattamenti effettuati da una persona fisica per attività a carattere esclusivamente personale o domestico. Un album privato condiviso con pochi familiari può rientrarvi; un profilo aperto, visibile a chiunque o a centinaia di contatti, di regola no. Ed è esattamente nel secondo caso che il problema si pone.
Anche quando il GDPR non si applica, comunque, restano l'art. 96 della legge sul diritto d'autore e l'art. 10 del Codice civile: la tutela non viene meno.
Come procedere, in pratica
- Salva le prove prima di chiedere. Screenshot che mostrino l'indirizzo della pagina, la data e il profilo di chi ha pubblicato. Chi riceve la richiesta spesso cancella e nega di avere mai pubblicato.
- Chiedi per iscritto, in modo semplice e non aggressivo: indica quali contenuti vuoi rimossi (link o descrizione), revoca espressamente il consenso e fissa un termine breve, per esempio sette giorni. Un messaggio va bene, ma una PEC o una raccomandata pesa molto di più.
- Segnala alla piattaforma. Tutti i grandi social hanno una procedura per segnalare la pubblicazione della propria immagine senza consenso, e sono tenuti a gestire le segnalazioni in modo tracciabile. È spesso la via più rapida.
- Se non basta, valuta la diffida legale: una lettera dell'avvocato risolve una quota sorprendente di questi casi senza andare oltre.
- Reclamo al Garante per la protezione dei dati personali oppure ricorso al giudice. Sono strade alternative: scelta l'una, non si può poi percorrere l'altra per la stessa questione.
Se serve il giudice
Davanti al giudice si può chiedere l'ordine di rimozione e il risarcimento del danno. Due strumenti da conoscere:
- nei casi urgenti si può agire in via cautelare (art. 700 del Codice di procedura civile), ottenendo l'ordine di rimozione in tempi rapidi;
- insieme alla condanna si può chiedere la fissazione di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione (art. 614-bis del Codice di procedura civile). È quella che rende il provvedimento davvero efficace: ogni giorno che passa costa.
Sul risarcimento conviene essere realistici: se le foto non sono offensive e non c'è stato uno sfruttamento commerciale, gli importi liquidati sono in genere modesti. L'obiettivo concreto è la rimozione, e su quella la posizione è forte.
Foto intime: la corsia d'emergenza
Se si tratta di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, il quadro cambia completamente.
- Diffonderli senza il consenso della persona rappresentata è reato: reclusione da uno a sei anni e multa da 5.000 a 15.000 euro (art. 612-ter del Codice penale). La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, da chi è o è stato legato da una relazione affettiva, o attraverso strumenti informatici. Si procede a querela, da presentare entro sei mesi.
- Esiste una procedura d'urgenza davanti al Garante privacy: chi ha fondato motivo di temere che quel materiale venga diffuso può segnalarlo, e il Garante decide entro quarantotto ore (art. 144-bis del Codice privacy). Possono farlo anche i minori che abbiano compiuto quattordici anni, e per i minori la segnalazione può essere fatta dai genitori.
Un dettaglio che blocca molte vittime: inviare al Garante il materiale che le riguarda, per attivare la procedura, non costituisce reato. La legge lo dice espressamente. Non c'è alcun motivo per esitare.
Le foto dei figli
Pubblicare online le immagini dei figli minori è una decisione che riguarda la loro sfera personale, e come tale rientra fra quelle che i genitori devono assumere di comune accordo: in caso di disaccordo, decide il giudice (art. 337-ter, terzo comma, del Codice civile).
Diversi tribunali hanno ordinato a un genitore la rimozione delle foto del figlio pubblicate sui social contro la volontà dell'altro genitore o dello stesso ragazzo, accompagnando l'ordine con una somma dovuta per ogni giorno di ritardo. Il criterio è sempre lo stesso: l'interesse del minore, non la libertà del genitore di raccontare la propria vita.
Non è invece corretto dire che il genitore che pubblica commetta automaticamente un reato: le norme penali sulle interferenze nella vita privata riguardano chi si procura indebitamente, con strumenti di ripresa, immagini della vita privata altrui — una fattispecie diversa. La strada giusta, salvo casi estremi, è quella civile, ed è efficace.
In sintesi
- Pubblicare il ritratto di una persona richiede il suo consenso.
- Le eccezioni esistono, ma sono di stretta interpretazione e cadono se c'è pregiudizio all'onore o al decoro, o se lo scopo è commerciale.
- Il consenso è sempre revocabile: puoi cambiare idea, e non devi giustificarti.
- Salva le prove, chiedi per iscritto, poi segnala alla piattaforma.
- Davanti al giudice si può ottenere la rimozione e una penale per ogni giorno di ritardo.
- Per le immagini intime c'è la procedura d'urgenza in 48 ore del Garante, oltre al reato.
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Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce una consulenza legale. Le norme citate sono quelle in vigore alla data di aggiornamento. Riferimenti principali: art. 10 e art. 337-ter del Codice civile; artt. 96 e 97 della legge 633/1941; artt. 612-ter e 615-bis del Codice penale; art. 144-bis del D.Lgs. 196/2003; artt. 700 e 614-bis del Codice di procedura civile; Regolamento (UE) 2016/679; Cass. civ., sez. I, n. 19515/2022 e n. 24009/2023.