Polizze fideiussorie e fideiussioni bancarie a confronto





Le polizze fideiussorie e le fideiussioni bancarie sono entrambe forme di garanzia personale molto diffuse nella prassi, soprattutto nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ma presentano rilevanti differenze sia dal punto di vista della struttura che degli effetti giuridici. Cerchiamo di analizzarle nel dettaglio.

Le polizze fideiussorie sono garanzie atipiche prestate da banche o compagnie assicurative a favore del beneficiario su richiesta del debitore principale. Pur essendo denominate "fideiussorie", la giurisprudenza tende a escluderne la riconducibilità al contratto tipico di fideiussione disciplinato dal codice civile.

Questo perché le polizze hanno una funzione diversa: non mirano a garantire l'adempimento della specifica obbligazione del debitore, bensì ad assicurare al creditore la presenza di un soggetto solvibile che lo tenga indenne in caso di inadempimento. Ciò è particolarmente evidente quando l'obbligazione principale consiste in un facere infungibile, come l'esecuzione di un appalto. In tal caso, il garante non può sostituirsi al debitore nell'adempimento, ma solo risarcire il danno al creditore. Si parla quindi di garanzia indennitaria e non satisfattoria.

Altra caratteristica tipica delle polizze è l'inserimento di clausole di pagamento "a prima richiesta" o "senza eccezioni", in forza delle quali il garante è tenuto a versare quanto dovuto al beneficiario a semplice richiesta scritta, senza poter opporre alcuna eccezione inerente al rapporto principale, nemmeno la nullità o l'invalidità di quest'ultimo. In tal modo viene meno il carattere di accessorietà proprio della fideiussione.

Le fideiussioni bancarie sono invece negozi tipici con funzione accessoria rispetto all'obbligazione principale. Il fideiussore è un coobbligato in solido con il debitore e garantisce l'adempimento della stessa prestazione di quest'ultimo. Debitore e fideiussore sono sullo stesso piano e il creditore può liberamente scegliere a chi chiedere l'adempimento.

I due istituti divergono notevolmente anche per quanto riguarda il regime delle rivalse una volta effettuato il pagamento. Il garante autonomo che abbia pagato al beneficiario non può agire in ripetizione verso quest'ultimo, salvo il caso di escussione fraudolenta, ma ha solo l'azione di regresso verso il debitore principale, il quale non può eccepire nulla sull'avvenuto pagamento. Il fideiussore invece, se paga un debito già estinto, non può rivalersi verso il debitore ma deve agire in ripetizione verso il creditore.

Altra differenza riguarda il termine di decadenza per agire verso il debitore ai sensi dell'art. 1957 c.c. Questa norma, espressione dell'accessorietà del vincolo fideiussorio, non si applica alle garanzie autonome.

In conclusione, polizze fideiussorie e fideiussioni bancarie, pur accomunate dallo scopo di garantire l'interesse economico del creditore, sono due negozi distinti con una disciplina in parte diversa. Ciò implica che le parti, nel prevedere una garanzia, devono valutare attentamente il tipo più adeguato alle loro esigenze per stabilire il corretto regime giuridico applicabile e le tutele a disposizione sia del garante che del beneficiario.

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