Il nuovo rito semplificato di cognizione nel processo civile



La recente riforma del processo civile ha introdotto importanti novità, tra cui spicca il nuovo procedimento semplificato di cognizione dinanzi al Tribunale, disciplinato dagli articoli 281 decies e seguenti del codice di procedura civile. Questo rito è destinato a sostituire il precedente rito sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., ora abrogato.

L'obiettivo del legislatore è quello di accelerare e semplificare il giudizio di primo grado. Tuttavia, è bene chiarire subito che non si tratta di un giudizio a cognizione sommaria, bensì di un procedimento a cognizione piena, in cui la sommarietà riguarda unicamente la semplificazione e la deformalizzazione dell'iter procedimentale rispetto al rito ordinario.

Il nuovo rito semplificato si applica in presenza di almeno uno dei seguenti presupposti:
- i fatti di causa non sono controversi
- la domanda è fondata su prova documentale
- la domanda è di pronta soluzione
- la domanda richiede un'istruzione non complessa

Inoltre, nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può sempre essere proposta nelle forme del procedimento semplificato, anche in assenza dei presupposti sopra indicati.

La domanda si propone con ricorso, che deve contenere gli elementi essenziali per individuare la domanda e instaurare correttamente il contraddittorio. Il convenuto si costituisce mediante deposito della comparsa di risposta, in cui deve prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda. Sono previste decadenze per la proposizione di domande riconvenzionali, eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché per la chiamata in causa del terzo.

All'udienza di comparizione il giudice verifica la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del rito semplificato. Se rileva che non ricorrono o che la causa è eccessivamente complessa, dispone con ordinanza non impugnabile il mutamento del rito, fissando l'udienza ex art. 183 c.p.c. In caso contrario, si procede con la trattazione e l'eventuale istruttoria deformalizzata.

La decisione avviene con sentenza, secondo le modalità previste dall'art. 281-sexies c.p.c. se il Tribunale giudica in composizione monocratica, o secondo quelle dell'art. 275-bis se giudica in composizione collegiale. La sentenza è impugnabile con i mezzi ordinari.

In conclusione, il nuovo rito semplificato di cognizione mira a rendere tendenzialmente più rapido ed efficiente il processo civile di primo grado, pur sempre nel rispetto della garanzia di un pieno contraddittorio tra le parti e senza sacrificare la pienezza della cognizione giudiziale. Staremo a vedere se nella pratica riuscirà effettivamente a raggiungere gli ambiziosi obiettivi prefissati dal legislatore della riforma.

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