Gratuito patrocinio: accedere alla giustizia anche senza reddito




Gratuito patrocinio: accedere alla giustizia anche senza reddito

Il gratuito patrocinio (o patrocinio a spese dello Stato) è un istituto che consente anche ai meno abbienti di agire e difendersi in giudizio, in tutti i gradi e le fasi del processo, senza dover sostenere le spese legali. Vediamo nel dettaglio come funziona, chi ne ha diritto e come richiederlo.

Cos'è il gratuito patrocinio e a chi spetta

Il patrocinio a spese dello Stato permette a chi non ha un reddito sufficiente di farsi assistere gratuitamente da un avvocato, sia nel processo civile che in quello penale, amministrativo, contabile e tributario.

Ne hanno diritto:

I cittadini italiani e gli stranieri regolarmente soggiornanti

Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro

Sono invece esclusi i condannati per reati di mafia, contrabbando, traffico di droga e altri gravi delitti.

I limiti di reddito per l'ammissione

Per accedere al beneficio, il richiedente deve avere un reddito imponibile non superiore a 11.493,82 euro annui, soglia aggiornata ogni due anni. Nel computo vanno inclusi anche i redditi esenti da tassazione o soggetti a ritenuta alla fonte.

Se il richiedente convive con familiari, si considera la somma dei redditi di tutti i componenti, salvo che la causa riguardi diritti della personalità o vi siano conflitti di interesse.

In ambito penale, il limite è aumentato di 1.032,91 euro per ogni convivente.

Come e dove presentare la domanda

L'istanza di ammissione va redatta in carta semplice su apposito modulo e corredata da un'autocertificazione sui redditi e lo stato di famiglia. Va poi depositata o inviata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo del processo o, se in ambito penale, alla cancelleria del giudice procedente.

L'avvocato può presentarla anche telematicamente, autenticando la firma del richiedente.

La scelta del difensore e i suoi compensi

Chi è ammesso al patrocinio può scegliere il proprio avvocato tra quelli iscritti in appositi elenchi e non deve pagargli alcun compenso né rimborso. Sarà lo Stato a liquidare il difensore, seppure in misura ridotta rispetto alle normali tariffe.

È consentito nominare un solo legale, pena la decadenza dal beneficio.

Le spese esenti e quelle anticipate dallo Stato

Il soggetto ammesso al gratuito patrocinio è esentato dal contributo unificato, dalle spese di notifica, dai diritti di copia e dalle imposte di registro e ipotecarie, che vengono "prenotate a debito" dallo Stato.

Vengono invece anticipate dall'Erario le spese per i compensi di avvocati, ausiliari, consulenti, notai e testimoni, oltre alle indennità di trasferta e agli strumenti di pubblicità legale.

Rigetto, rinuncia e revoca del beneficio

Se la domanda viene respinta, il richiedente può opporsi davanti al Presidente del Tribunale o della Corte d'Appello.

Chi è ammesso può sempre rinunciare al beneficio, nel qual caso lo Stato potrà rivalersi su di lui per le spese anticipate.

Il gratuito patrocinio può essere revocato se migliorano le condizioni economiche, se ne vengono meno i presupposti o se il beneficiario ha agito con mala fede o colpa grave.

Soccombenza e spese: chi paga in caso di vittoria o sconfitta

Se la parte ammessa al gratuito patrocinio vince la causa, sarà quella soccombente a rimborsare le spese allo Stato.

Se invece perde, non potrà utilizzare il beneficio per proporre impugnazione e dovrà rifondere all'Erario le spese anticipate, ma solo se ha conseguito almeno sei volte il loro importo o in caso di estinzione o rinuncia al giudizio.

Conclusione

Il patrocinio a spese dello Stato rappresenta un importante strumento di accesso alla giustizia per i soggetti economicamente svantaggiati, in attuazione del principio costituzionale di uguaglianza e del diritto di difesa.

Una disciplina articolata, che richiede attenzione nella verifica dei requisiti e degli adempimenti necessari, ma che consente anche a chi non ha redditi adeguati di far valere i propri diritti in giudizio, senza l'assillo delle spese legali.

Un istituto di civiltà giuridica, che concilia solidarietà ed equità nell'amministrazione della giustizia.

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