Accordi prematrimoniali in Italia: cosa si può fare davvero

Accordi prematrimoniali in Italia: cosa si può fare davvero

«In Italia gli accordi prematrimoniali non valgono niente.» È la risposta che si sente dare da anni, ed è ormai un'approssimazione che rischia di far perdere occasioni concrete.

La verità è più articolata: una parte di questi accordi è nulla, ma un'altra parte — significativa — è valida, e la Cassazione lo ha confermato con chiarezza crescente fino alle pronunce più recenti. Vediamo dove passa il confine.

Da dove nasce l'equivoco

La regola che ha generato la fama del «non si può fare» è l'articolo 160 del Codice civile: «gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio».

Su questa base la giurisprudenza ha per decenni dichiarato nulli gli accordi con cui i coniugi predeterminavano l'assetto economico di un futuro divorzio, in quanto diretti — anche solo implicitamente — a limitare la libertà di difendersi in quel giudizio e a disporre di un diritto indisponibile come l'assegno divorzile.

Quel principio è ancora vivo. Ma non copre tutto il campo, e questo è il punto che quasi nessuno racconta.

Quello che si è sempre potuto fare

Prima di parlare degli accordi atipici, vale la pena ricordare gli strumenti che il Codice mette già a disposizione. Sono meno spettacolari di un prenup americano, ma spesso risolvono il novanta per cento del problema.

StrumentoA che cosa serve
Separazione dei beni (art. 215)Ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva di quanto acquista durante il matrimonio. È la scelta più semplice e più efficace per tenere separati i patrimoni
Comunione convenzionale (art. 210)Consente di modificare, entro certi limiti, l'ambito della comunione legale
Fondo patrimoniale (art. 167)Destina determinati beni ai bisogni della famiglia, sottraendoli — a certe condizioni — all'aggressione dei creditori per debiti estranei

Tutte le convenzioni matrimoniali richiedono l'atto pubblico a pena di nullità (art. 162). La sola scelta della separazione dei beni può essere dichiarata direttamente nell'atto di celebrazione del matrimonio, ed è per questo che è la più diffusa. Possono essere stipulate anche dopo le nozze, in qualunque momento: se avete sbagliato regime, si cambia.

Gli accordi in vista della crisi sono validi

Ed eccoci al punto che cambia il quadro. La Cassazione ha riconosciuto piena validità all'accordo tra coniugi che vogliano regolamentare i loro rapporti patrimoniali in caso di fallimento del matrimonio, qualificandolo come contratto atipico con condizione sospensiva lecita, espressione dell'autonomia negoziale e diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'articolo 1322 del Codice civile.

Il ragionamento è elegante: il fallimento del matrimonio non è la causa dell'accordo, ma un mero evento condizionale — un fatto futuro e incerto al cui verificarsi l'accordo produce effetti. E nessuna norma rende illecita quella condizione.

Non è un'apertura isolata. La Corte l'ha affermata nel 2012 (Cass. n. 23713/2012), l'ha estesa al mutuo tra coniugi con restituzione condizionata alla separazione (Cass. n. 19304/2013), l'ha applicata a una rendita vitalizia condizionata al divorzio (Cass. n. 11012/2021) e agli accordi sulla ripartizione diseguale delle spese familiari (Cass. n. 13366/2024). Con l'ordinanza n. 20415 del 21 luglio 2025 l'ha definita espressamente un «orientamento giurisprudenziale consolidato».

Nel caso deciso nel 2025 i coniugi avevano firmato, otto anni prima della separazione, una scrittura privata in cui il marito riconosceva il contributo economico dato dalla moglie alla ristrutturazione della casa intestata a lui e si impegnava a restituirle una somma in caso di separazione, mentre lei rinunciava ad alcuni beni mobili. La Cassazione ha respinto il ricorso del marito: accordo valido, e somma dovuta.

Che cosa resta nullo

Il confine è netto e va rispettato, altrimenti si butta via il documento intero.

Non si puòPerché
Rinunciare in anticipo all'assegno divorzile o predeterminarne l'importoÈ un diritto indisponibile, di natura assistenziale
Pattuire clausole che limitano la libertà di difendersi nel giudizio di divorzio (per esempio impegnarsi a non opporsi, o a non chiedere nulla)Illiceità della causa
Disporre in anticipo del mantenimento dei figli o dell'affidamento in modo contrario al loro interesseDiritti indisponibili dei minori
Derogare ai diritti e doveri che discendono dal matrimonio (assistenza morale e materiale, contribuzione ai bisogni della famiglia)Art. 160 del Codice civile

Su tutto ciò che riguarda figli minori, qualunque patto resta soggetto al controllo del giudice, che verifica sempre la rispondenza al loro miglior interesse. Non è una formalità: è il limite che nessuna autonomia privata supera.

Esempi concreti

Per capire dove passa il confine, aiutano i casi.

  • «Se ci separiamo, ti restituisco i 60.000 euro che hai messo nella ristrutturazione della mia casa.» Valido: è un riconoscimento di debito con condizione sospensiva.
  • «Se ci separiamo, ti trasferisco la quota dell'appartamento a titolo di compenso per quanto hai investito.» Valido: è la fattispecie riconosciuta fin dal 2012.
  • «Se divorziamo, tu rinunci fin d'ora all'assegno divorzile.» Nullo.
  • «Se divorziamo, l'assegno sarà di 500 euro e nulla più.» Nullo nella parte che predetermina l'assegno.
  • «Le spese di casa le paghiamo 70 e 30, e chi paga di più potrà chiederne conto.» Valido come deroga convenzionale al criterio della proporzionalità.

Nel caso del 2025 la Cassazione ha dato peso a un dettaglio significativo: nella scrittura non compariva né la formula «una tantum» né una rinuncia esplicita all'assegno. È esattamente per questo che l'accordo non interferiva con la materia indisponibile e ha superato il vaglio. Un'unica frase di troppo avrebbe potuto cambiare l'esito.

Come si scrive un accordo che regga

  1. Tieni l'accordo sul terreno patrimoniale. Restituzioni, compensi, trasferimenti di beni, ripartizione di spese: sì. Assegno divorzile, difese processuali, figli: no.
  2. Costruiscilo come condizione sospensiva: gli effetti si producono se e quando sopravviene la separazione o il divorzio.
  3. Documenta la ragione economica dell'impegno: chi ha messo che cosa, quando, con quale provenienza. È ciò che ha retto nel caso del 2025 e che rende l'accordo difendibile.
  4. Prevedi un equilibrio reciproco. Un accordo in cui una parte dà e basta è molto più esposto alla contestazione di uno in cui entrambe ricevono qualcosa.
  5. Usa la forma giusta. La scrittura privata basta per gli impegni obbligatori; per i trasferimenti immobiliari serve il notaio, e per le convenzioni matrimoniali l'atto pubblico è richiesto a pena di nullità.
  6. Fatelo redigere a quattro mani, con un legale per parte. Non è diffidenza: è ciò che rende l'accordo credibile se un giorno finirà davanti a un giudice.

Se non siete sposati: il contratto di convivenza

Per le coppie non sposate esiste uno strumento tipico e spesso sottovalutato: il contratto di convivenza previsto dalla legge 76/2016.

  • Va redatto in forma scritta a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.
  • Per essere opponibile ai terzi, il professionista deve trasmetterne copia al Comune entro dieci giorni, per l'iscrizione all'anagrafe.
  • Può contenere la residenza, le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune e la scelta del regime di comunione dei beni.
  • Si risolve per accordo, per recesso unilaterale, per matrimonio o unione civile, o per morte. Se la casa familiare è nella disponibilità esclusiva di chi recede, la dichiarazione deve concedere all'altro un termine non inferiore a novanta giorni per lasciarla, a pena di nullità.

Una differenza importante rispetto agli accordi tra coniugi: il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Se li si inserisce, si hanno per non apposti. Va quindi costruito diversamente da un accordo prematrimoniale.

Da sapere anche che, alla cessazione della convivenza, il giudice può riconoscere al convivente in stato di bisogno il diritto agli alimenti, per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.

In sintesi

  • Non è vero che in Italia «non si può fare niente»: gli accordi patrimoniali in vista della crisi sono validi come contratti atipici sotto condizione sospensiva.
  • Resta nullo tutto ciò che tocca l'assegno divorzile, la libertà di difesa e i diritti dei figli.
  • Le convenzioni matrimoniali restano lo strumento base, e vanno fatte per atto pubblico.
  • Un accordo regge se è equilibrato, documentato nelle sue ragioni economiche e scritto con le parole giuste.
  • Per le coppie non sposate c'è il contratto di convivenza, che però non ammette condizioni.

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Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce una consulenza legale. Le norme citate sono quelle in vigore alla data di aggiornamento. Riferimenti principali: artt. 160, 162, 167, 210, 215 e 1322 del Codice civile; art. 1, commi 50-65, della legge 76/2016; Cass. civ., sez. I, n. 20415/2025; Cass. civ., n. 23713/2012, n. 19304/2013, n. 11012/2021 e n. 13366/2024.