Affidamento e collocamento dei figli: chi decide e con chi vivono

Affidamento e collocamento dei figli dopo la separazione

«A chi vanno i bambini?» È la prima domanda di ogni separazione, e contiene già due equivoci: che i figli si «diano» a qualcuno, e che esista una sola risposta.

Nel diritto italiano non esiste la «custodia». Esistono tre cose diverse, che si decidono separatamente e con criteri diversi. Capire quali sono è il modo più rapido per smettere di litigare sulle parole sbagliate.

Tre parole da non confondere

TermineChe cosa riguarda
Responsabilità genitorialeL'insieme dei doveri e dei poteri verso il figlio. Non si perde con la separazione
AffidamentoChi decide per il figlio: scuola, salute, educazione, residenza abituale. Può essere condiviso o esclusivo
CollocamentoDove vive il figlio in concreto, e come si distribuiscono i tempi con ciascun genitore

Sono indipendenti l'uno dall'altro. Si può essere affidatari condivisi pur avendo il figlio collocato prevalentemente dall'altro genitore: significa che continui a decidere insieme all'altro sulle cose importanti, anche se il bambino dorme abitualmente altrove. È la situazione più diffusa, e viene spesso vissuta come una sconfitta quando non lo è.

La regola è l'affidamento condiviso

Il punto di partenza è il diritto del figlio, non quello dei genitori: il minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, e di conservare rapporti significativi con i nonni e i parenti di entrambi i rami (art. 337-ter del Codice civile).

Per realizzarlo, il giudice valuta prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati a entrambi i genitori. L'affidamento condiviso è quindi la regola, non un premio.

Nell'affidamento condiviso le decisioni di maggiore interesse — istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale — si assumono di comune accordo; in caso di disaccordo decide il giudice. Per l'ordinaria amministrazione il giudice può invece stabilire che i genitori esercitino la responsabilità separatamente.

Quando si arriva all'affidamento esclusivo

Il giudice può affidare i figli a un solo genitore quando ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore (art. 337-quater). È l'unico presupposto, e va letto per quello che dice: non basta che un genitore sia meno presente, meno organizzato o meno simpatico.

L'alta conflittualità, da sola, non basta. È l'errore più comune: si chiede l'esclusiva «perché non riusciamo a parlarci». Ma il conflitto tra adulti non dimostra che uno dei due sia inidoneo, e anzi l'affido esclusivo premierebbe chi il conflitto lo alimenta. Servono elementi concreti riferiti al rapporto con il figlio: disinteresse prolungato, condotte pregiudizievoli, inaffidabilità documentata.

C'è anche un deterrente esplicito: se la domanda di affidamento esclusivo risulta manifestamente infondata, il giudice può tenerne conto nel determinare i provvedimenti sui figli, oltre a poter applicare la responsabilità aggravata per lite temeraria. Chiedere l'esclusiva «tanto per provare» può ritorcersi contro.

Anche con l'affido esclusivo l'altro genitore non sparisce: salvo diversa disposizione, le decisioni di maggiore interesse restano di entrambi, e il genitore non affidatario ha il diritto e il dovere di vigilare su istruzione ed educazione, potendo ricorrere al giudice per le decisioni pregiudizievoli.

Con chi vive il bambino

Deciso l'affidamento, resta la questione più concreta: dove dorme il bambino e come si dividono i tempi. Il giudice determina «i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore».

  • Collocamento prevalente: il figlio ha la residenza abituale presso un genitore e trascorre tempi definiti con l'altro. È la soluzione più frequente.
  • Collocamento paritetico o alternato: i tempi sono sostanzialmente equivalenti. Richiede condizioni concrete — abitazioni vicine, scuola raggiungibile da entrambe, capacità dei genitori di cooperare — e non è adatto a tutte le età.

Il criterio è uno solo: il provvedimento di affidamento «deve essere adottato facendo riferimento esclusivo all'interesse morale e materiale del minore» (fra le più recenti, Cass. civ., sez. I, n. 30767/2025). Non l'equità tra i genitori, non i loro meriti, non il risparmio sull'assegno.

Nel decidere contano le abitudini del bambino, la sua età, la continuità scolastica e affettiva, la vicinanza delle abitazioni, gli orari di lavoro reali, la disponibilità concreta di ciascuno e — non ultimo — chi si è occupato di lui fino a quel momento.

Il mito della «preferenza materna»

Va detto con chiarezza: nessuna norma italiana attribuisce un vantaggio alla madre, e non esiste una regola giurisprudenziale che imponga di preferirla. Il criterio è, e resta, l'esclusivo interesse del minore, accertato sui fatti del caso concreto.

È vero che nella pratica il collocamento prevalente materno è statisticamente più frequente. Ma questo dipende dall'organizzazione concreta della famiglia prima della separazione — chi si occupava della quotidianità, chi aveva orari compatibili — non da una presunzione di legge.

La conseguenza pratica per un padre che voglia un collocamento paritetico o prevalente è precisa: la partita si vince sui fatti, e prima. Presenza documentata nella quotidianità del figlio, rapporti con la scuola e con i medici, un'abitazione adeguata e vicina, orari di lavoro compatibili. Chiedere tempi paritari senza aver mai portato il bambino a scuola è una domanda che si indebolisce da sola.

La casa familiare

Il godimento della casa familiare è attribuito «tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli» (art. 337-sexies). Non è un premio al genitore né dipende da chi ne è proprietario: segue il collocamento dei figli, e il giudice ne tiene conto nel regolare i rapporti economici.

Il diritto al godimento viene meno se l'assegnatario non abita o cessa di abitare stabilmente nella casa, oppure se convive more uxorio o contrae nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione, e quello di revoca, sono trascrivibili e opponibili ai terzi.

Un obbligo che quasi nessuno conosce: in presenza di figli minori, ciascun genitore deve comunicare all'altro il cambiamento di residenza o domicilio entro trenta giorni, a pena di dover risarcire il danno derivato dalla difficoltà di reperirlo. Vale anche per traslochi a pochi chilometri.

L'ascolto del minore

Il minore che ha compiuto dodici anni, e anche di età inferiore se capace di discernimento, è ascoltato dal giudice nei procedimenti che lo riguardano, e le sue opinioni vanno tenute in considerazione in base all'età e alla maturità (art. 473-bis.4 del Codice di procedura civile).

L'ascolto può essere omesso, con provvedimento motivato, se contrasta con l'interesse del minore o è manifestamente superfluo, in caso di impossibilità fisica o psichica, o se il minore stesso manifesta la volontà di non essere ascoltato. Quando i genitori hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di affidamento, il giudice procede all'ascolto solo se necessario.

Ascoltare non significa far scegliere. Il bambino esprime la propria opinione; la decisione resta del giudice. Ed è la ragione per cui coinvolgere i figli nel conflitto, o «prepararli» all'ascolto, è tra i comportamenti che i giudici valutano più severamente.

Si può cambiare

Le condizioni sull'affidamento e sul collocamento non sono definitive: possono essere modificate in ogni tempo quando sopravvengono giustificati motivi — un trasferimento, un cambio di lavoro, la crescita del figlio, l'inosservanza reiterata degli accordi da parte dell'altro genitore.

Se un genitore non rispetta il calendario o ostacola i rapporti con l'altro, esistono strumenti specifici: l'ammonizione, il risarcimento del danno, la modifica dei provvedimenti. Il presupposto pratico è sempre lo stesso: documentare, con messaggi, comunicazioni scritte e un diario ordinato delle inadempienze.

Sui costi che accompagnano queste decisioni si veda l'articolo su spese ordinarie e straordinarie; su quando l'obbligo verso i figli si esaurisce, quello sul figlio maggiorenne.

In sintesi

  • In Italia non esiste la «custodia»: esistono affidamento (chi decide) e collocamento (dove vive).
  • L'affidamento condiviso è la regola; l'esclusivo richiede che l'affido all'altro sia contrario all'interesse del minore.
  • L'alta conflittualità da sola non giustifica l'affido esclusivo, e una domanda infondata può danneggiare chi la propone.
  • Non esiste alcuna preferenza materna di legge: conta l'organizzazione concreta della famiglia.
  • La casa familiare segue l'interesse dei figli, non la proprietà, e il diritto decade in casi precisi.
  • Il minore dodicenne va ascoltato, ma non decide.

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Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce una consulenza legale. Le norme citate sono quelle in vigore alla data di aggiornamento. Riferimenti principali: artt. 315-bis, 337-ter, 337-quater e 337-sexies del Codice civile; art. 473-bis.4 del Codice di procedura civile; Cass. civ., sez. I, n. 30767/2025.