Assegno divorzile e matrimoni lampo: quando non spetta l'assegno




Assegno divorzile e matrimoni lampo: quando non spetta l'assegno

Una recente ordinanza della Cassazione (n. 21955 del 5 agosto 2024) ha fatto chiarezza su un tema delicato in materia di divorzio: la spettanza dell'assegno divorzile in caso di matrimoni di brevissima durata.

La Suprema Corte ha stabilito un principio importante: se il matrimonio è durato meno di un anno e non si è realizzata un'effettiva comunione di vita tra i coniugi, l'assegno divorzile non va riconosciuto.

Il caso esaminato dalla Cassazione

La vicenda riguardava due ex coniugi il cui matrimonio era durato pochissimo:

  • Sposati il 15 maggio 2004
  • Separati già il 17 gennaio 2005
  • Breve riconciliazione dal 4 dicembre 2007 al 15 giugno 2009
  • Nessun figlio nato dall'unione

Nonostante la brevissima durata del rapporto, i giudici di merito avevano riconosciuto alla moglie un assegno divorzile di 350 euro mensili, principalmente in funzione assistenziale per le sue condizioni di salute (la donna soffriva di sclerosi multipla).

I principi affermati dalla Cassazione

La Suprema Corte ha cassato la sentenza d'appello, enunciando questi principi fondamentali:

1. La durata del matrimonio influisce sulla misura dell'assegno, non sul suo riconoscimento

In linea generale, un matrimonio breve comporta un assegno di importo inferiore, ma non ne esclude automaticamente la spettanza.

2. Eccezione: matrimoni in cui non si realizza alcuna comunione di vita

Tuttavia, se il matrimonio è talmente breve da non consentire l'instaurazione di una vera comunione materiale e spirituale tra i coniugi, allora l'assegno divorzile può essere negato del tutto.

3. Rilevanza della convivenza effettiva

Non basta la mera celebrazione del matrimonio: occorre verificare se vi sia stata una reale convivenza e comunione di vita tra i coniugi.

Quando non spetta l'assegno divorzile

Alla luce di questi principi, l'assegno divorzile può non essere riconosciuto quando:

  • Il matrimonio è durato meno di un anno
  • Non c'è stata un'effettiva e stabile convivenza tra i coniugi
  • Non si è realizzata una vera comunione di vita materiale e spirituale
  • Non sono nati figli dall'unione

In questi casi, infatti, viene meno il presupposto stesso dell'assegno divorzile, che è quello di compensare lo squilibrio economico causato dal fallimento di un progetto di vita comune.

Le conseguenze pratiche della sentenza

Questa pronuncia della Cassazione ha importanti ricadute pratiche:

1. Maggiore tutela per il coniuge economicamente più forte

In caso di matrimoni lampo, sarà più difficile per il coniuge economicamente più debole ottenere un assegno divorzile.

2. Necessità di provare l'effettiva comunione di vita

Non basterà dimostrare la celebrazione del matrimonio, ma occorrerà provare che si è instaurata una vera convivenza e condivisione di vita.

3. Rilevanza delle scelte abitative dei coniugi

Il fatto che uno dei coniugi mantenga una propria abitazione separata può essere indice della mancanza di una reale comunione di vita.

4. Irrilevanza delle condizioni di salute del richiedente

Se non si è realizzata una vera comunione coniugale, nemmeno le eventuali condizioni di salute precarie del richiedente giustificano la concessione dell'assegno.

Conclusioni

Questa sentenza segna un punto di svolta importante nella disciplina dell'assegno divorzile, ponendo un freno alle richieste pretestuose in caso di matrimoni di brevissima durata.

Allo stesso tempo, impone una valutazione più attenta e sostanziale della realtà del rapporto coniugale, al di là delle mere formalità.

Per i coniugi che si separano dopo pochi mesi di matrimonio, sarà fondamentale documentare attentamente la natura e la durata effettiva della convivenza, per poter valutare correttamente l'eventuale diritto all'assegno divorzile.

In ogni caso, data la complessità della materia, è sempre consigliabile affidarsi a un avvocato esperto in diritto di famiglia per tutelare al meglio i propri interessi in queste delicate situazioni.