Assegno divorzile e convivenza dell'ex coniuge




Assegno divorzile e convivenza dell'ex coniuge

La Cassazione civile, con l'ordinanza n. 6253 dell'8 marzo 2024, ha stabilito importanti criteri per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge economicamente più debole, anche in caso di convivenza con un terzo. La sentenza si inserisce in un contesto giurisprudenziale che aveva già affrontato la questione, come dimostrano le precedenti pronunce conformi delle Sezioni Unite (n. 32198/2021) e delle sezioni semplici (n. 14256/2022 e n. 3645/2023).

Il caso:
La vicenda riguarda una coppia, A.D. e F.P., che aveva contratto matrimonio nel 1977 e si era separata consensualmente nel 2013. A.D. aveva chiesto al Tribunale di Cagliari di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di dichiarare l'insussistenza dei presupposti per la corresponsione dell'assegno divorzile all'ex moglie, sostenendo che quest'ultima, subito dopo la separazione, fosse andata a convivere con un'altra persona. La P., costituitasi in giudizio, aveva negato la convivenza e richiesto l'assegno divorzile nella misura di € 700,00 al mese, come concordato in sede di separazione.

Il Tribunale di Cagliari aveva posto a carico di A.D. l'obbligo di corrispondere all'ex moglie un assegno divorzile di € 300,00 mensili. Tuttavia, la Corte d'appello di Cagliari, pronunciandosi sull'appello proposto da A.D., aveva ritenuto provata la stabile convivenza della P. con un nuovo compagno e aveva dichiarato non dovuto l'assegno divorzile, riformando la sentenza di primo grado.

La decisione della Cassazione:
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso proposto dalla P. avverso la sentenza della Corte d'appello, ha ribadito quanto già chiarito dalle Sezioni Unite: l'ex coniuge economicamente più debole, anche se convivente con un terzo, conserva il diritto all'assegno divorzile in funzione esclusivamente compensativa, a condizione che sia privo di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi. Tuttavia, il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, delle eventuali rinunce ad occasioni lavorative e di crescita professionale durante il matrimonio e dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge. L'assegno, su accordo delle parti, può anche essere temporaneo.

Nel caso specifico, la Corte d'appello aveva affermato che la ricorrente non aveva provato la sussistenza della componente compensativa dell'assegno divorzile. Le censure mosse dalla P. nel ricorso per cassazione, volte a sostenere il proprio contributo alla realizzazione del patrimonio familiare e la rinuncia ad attività lavorative, sono state ritenute inammissibili dalla Suprema Corte, in quanto non sufficientemente specifiche e tali da sollecitare impropriamente un riesame del merito.

Conclusioni:
La sentenza della Cassazione civile n. 6253/2024 ribadisce e precisa i criteri per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge economicamente più debole, anche in caso di convivenza con un terzo. La funzione dell'assegno, in tali circostanze, è esclusivamente compensativa e richiede la prova del contributo offerto alla comunione familiare, delle rinunce ad occasioni lavorative e dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge. La decisione si pone in linea con i precedenti orientamenti giurisprudenziali e offre un'importante guida per la valutazione di casi analoghi.

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