Assegno divorzile: che cos'è, quando spetta e come si calcola
C'è una convinzione molto diffusa, e sbagliata: che dopo il divorzio il coniuge più debole abbia diritto a mantenere lo stesso tenore di vita di quando era sposato. Non è più così dal 2018, e questo cambia radicalmente le aspettative di chi paga e di chi riceve.
Vediamo che cosa dice oggi la legge, quando l'assegno spetta davvero, come si quantifica e quando finisce.
In questo articolo
- Che cos'è (e in che cosa differisce dall'assegno di separazione)
- Che cosa dice la legge
- Perché il "tenore di vita" non vale più
- Quando spetta davvero
- Come si calcola
- Da quando si paga
- L'adeguamento automatico
- Il pagamento in un'unica soluzione
- Modificare o revocare l'assegno
- Quando l'assegno cessa
- TFR e pensione di reversibilità
- Il trattamento fiscale
- In sintesi
Che cos'è, e in che cosa differisce dall'assegno di separazione
L'assegno divorzile è la somma che un ex coniuge può essere obbligato a versare periodicamente all'altro dopo lo scioglimento del matrimonio. Non è automatico: va chiesto, e il giudice lo riconosce solo se ricorrono i presupposti.
Va tenuto ben distinto dall'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione, che risponde a criteri diversi. La differenza, che la Cassazione ribadisce con costanza, è questa:
| Assegno di mantenimento (separazione) | Assegno divorzile | |
|---|---|---|
| Il vincolo | Il matrimonio esiste ancora, è solo sospesa la convivenza | Il matrimonio è sciolto |
| Il parametro | Tendenzialmente il tenore di vita goduto durante il matrimonio | Assistenza e compensazione, non il tenore di vita |
| Effetto pratico | Importo di regola più alto | Importo spesso più contenuto, talvolta nessun assegno |
È il motivo per cui capita che chi percepiva 1.200 euro in separazione se ne veda riconoscere 500 in divorzio, o nessuno. Non è un errore del giudice: sono due istituti diversi. Sulla distinzione tra le due fasi si veda l'articolo su separazione e divorzio.
Che cosa dice la legge
La norma è l'articolo 5, comma 6, della legge 898/1970. Il tribunale dispone l'obbligo di versare un assegno periodico «quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive», tenendo conto di:
- le condizioni dei coniugi;
- le ragioni della decisione;
- il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune o personale dell'altro;
- il reddito di entrambi;
- e tutti questi elementi in rapporto alla durata del matrimonio.
Nella formulazione attuale questi elementi non risalgono al 1970: li ha fissati la riforma del 1987 (legge 74/1987), che ha riscritto l'articolo 5 introducendo la condizione dei «mezzi adeguati». Da quasi quarant'anni, dunque, il testo è questo. Quello che è cambiato — e molto — è il modo in cui i giudici lo applicano.
Perché il "tenore di vita" non vale più
La storia recente si riassume in tre passaggi.
- Fino al 2017 il criterio dominante era il mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
- Nel 2017 la Cassazione (sentenza n. 11504/2017) rovesciò l'impostazione: l'assegno serviva solo a garantire l'autosufficienza economica di chi lo chiede. Un criterio molto più severo.
- Nel 2018 le Sezioni Unite (sentenza n. 18287/2018) hanno respinto entrambi gli estremi e fissato il criterio che vale ancora oggi.
Il criterio attuale. L'assegno ha natura assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa. Il giudice confronta le condizioni economiche delle parti e verifica se lo squilibrio dipende dalle scelte fatte insieme durante il matrimonio: chi ha rinunciato a studiare, a lavorare o a crescere professionalmente per occuparsi della famiglia ha diritto a essere compensato di quel sacrificio.
La conseguenza pratica è netta: non basta guadagnare meno dell'altro. Serve il collegamento tra quella disparità e le scelte condivise durante il matrimonio. Chi ha sempre lavorato e ha semplicemente una carriera meno redditizia difficilmente otterrà un assegno.
Quando spetta davvero
Il ragionamento del giudice, in concreto, segue due passaggi.
- C'è uno squilibrio economico rilevante tra i due, che rende inadeguati i mezzi di chi chiede l'assegno? L'inadeguatezza non si misura sul lusso, ma sulla possibilità di condurre un'esistenza dignitosa e autonoma.
- Quello squilibrio è la conseguenza delle scelte fatte insieme? Qui contano la durata del matrimonio, l'età, la presenza di figli, le rinunce professionali documentate, il contributo — anche non retribuito — alla vita familiare e al patrimonio dell'altro.
La prova è a carico di chi chiede l'assegno. Non basta affermare «mi sono occupata della casa e dei figli»: vanno allegati e provati i fatti, cioè le occasioni di lavoro perdute, i percorsi interrotti, l'apporto concreto all'attività o al patrimonio dell'altro. È il punto su cui si perdono più cause.
Quando il matrimonio è stato brevissimo e non si è realizzata una vera comunione di vita, l'assegno può essere negato del tutto: ne parliamo nell'articolo su assegno divorzile e matrimoni lampo.
Come si calcola
Andiamo subito al punto: non esiste una formula, né una percentuale di legge. Non ci sono tabelle come per il danno biologico, e chi promette un calcolo esatto sta semplificando troppo.
La quantificazione è una valutazione discrezionale del giudice, che deve però essere motivata e tenere insieme:
- i redditi e i patrimoni di entrambi, non solo lo stipendio: immobili, rendite, disponibilità finanziarie;
- la durata del rapporto, che pesa sia sul riconoscimento sia sull'importo. E qui c'è una novità che conta: le Sezioni Unite hanno riconosciuto rilievo anche al periodo di convivenza prematrimoniale, quando la coppia ha poi contratto matrimonio (Cass., Sezioni Unite, n. 35385/2023). Per molte coppie significa diversi anni in più da mettere sul piatto;
- l'entità del contributo dato alla famiglia e il sacrificio professionale che ne è derivato;
- l'età e lo stato di salute di chi chiede l'assegno, e le sue concrete possibilità di reinserimento lavorativo;
- le spese fisse effettive di ciascuno, a partire dall'abitazione.
Se i dati economici dichiarati non sono attendibili, il giudice può disporre accertamenti della polizia tributaria sui redditi e sui beni contestati, anche se intestati ad altri. È uno strumento usato più spesso di quanto si creda.
Da quando si paga
Di regola l'obbligo decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia il divorzio, cioè da quando non è più impugnabile.
Il giudice può però farlo decorrere dalla data della domanda, purché lo motivi adeguatamente. È una facoltà che viene esercitata quando il coniuge debole si è trovato senza mezzi già durante il giudizio, e può tradursi in arretrati consistenti.
L'adeguamento automatico
La legge impone che la sentenza stabilisca anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria (art. 5, comma 7). Il tribunale può escluderlo solo in caso di palese iniquità, con decisione motivata.
In pratica l'importo si rivaluta ogni anno secondo gli indici ISTAT, senza bisogno di tornare davanti al giudice. È un adeguamento che va calcolato e versato spontaneamente: dimenticarlo per anni genera arretrati che poi vengono richiesti tutti insieme.
Il pagamento in un'unica soluzione
L'articolo 5, comma 8, consente di sostituire l'assegno periodico con un pagamento una tantum. Due condizioni: serve l'accordo delle parti e il tribunale deve ritenerlo equo.
È una scelta definitiva. La legge dice che, dopo la corresponsione in unica soluzione, «non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico». Nemmeno se in futuro le condizioni cambiano radicalmente. E chi opta per l'una tantum perde anche il diritto alla quota di TFR e, di regola, il vantaggio fiscale della deduzione. Va valutata con molta attenzione, da entrambe le parti.
Modificare o revocare l'assegno
Se sopravvengono giustificati motivi, ciascuna parte può chiedere in ogni tempo la revisione dell'assegno: perdita del lavoro, malattia, un nuovo impiego ben retribuito di chi lo riceve, la nascita di altri figli a carico di chi lo paga.
La domanda si propone oggi ai sensi dell'articolo 473-bis.29 del Codice di procedura civile, introdotto dalla riforma del processo civile: la vecchia norma della legge sul divorzio è stata abrogata, ma la sostanza non cambia.
Due avvertenze pratiche. La prima: il mutamento deve essere sopravvenuto rispetto alla decisione, non un ripensamento su fatti già valutati. La seconda: fino al provvedimento del giudice si continua a pagare. Sospendere i versamenti da soli espone all'esecuzione forzata e può integrare il reato previsto dall'art. 570-bis del Codice penale.
Quando l'assegno cessa
Nuove nozze: cessazione automatica
Se chi riceve l'assegno si risposa, l'obbligo cessa (art. 5, comma 10). È automatico e definitivo: l'assegno non rivive nemmeno se il nuovo matrimonio finisce.
Nuova convivenza: la regola è diversa
Qui il punto è delicato, e molte informazioni in circolazione sono superate. Le Sezioni Unite con la sentenza n. 32198/2021 hanno stabilito che l'instaurazione di una stabile convivenza di fatto, accertata in giudizio, non comporta la perdita automatica e integrale dell'assegno.
| Componente dell'assegno | Effetto della nuova convivenza stabile |
|---|---|
| Assistenziale (sostegno al bisogno) | Viene meno: il nuovo progetto di vita subentra a quello precedente |
| Compensativa (ristoro dei sacrifici fatti durante il matrimonio) | Può sopravvivere, se richiesta e provata |
La componente compensativa però non opera da sola: chi la invoca deve chiederla e dimostrarla, provando il contributo dato alla famiglia, le rinunce lavorative concordate e l'apporto alla formazione del patrimonio dell'ex coniuge. Approfondiamo il tema negli articoli su assegno divorzile e convivenza dell'ex coniuge e su quando la stabile convivenza non esclude l'assegno.
Non ogni relazione conta. La giurisprudenza distingue la semplice frequentazione stabile dalla convivenza: solo la coabitazione fa presumere una vera famiglia di fatto. In assenza di coabitazione, chi contesta l'assegno deve provare rigorosamente il progetto di vita comune e le reciproche contribuzioni economiche.
TFR e pensione di reversibilità
Due diritti spesso ignorati, entrambi legati alla titolarità dell'assegno.
- Quota di TFR (art. 12-bis): l'ex coniuge che non si è risposato e che è titolare di assegno ha diritto al 40% dell'indennità di fine rapporto riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. Vale anche se il TFR matura dopo la sentenza di divorzio.
- Pensione di reversibilità (art. 9): alla morte dell'ex coniuge, chi non si è risposato ed è titolare di un assegno riconosciuto dal tribunale ha diritto alla reversibilità se non c'è un coniuge superstite, e sempre che il rapporto di lavoro da cui nasce la pensione sia anteriore alla sentenza di divorzio. Se un coniuge superstite c'è, il tribunale ripartisce la pensione tra i due tenendo conto della durata dei rispettivi rapporti.
Entrambi i diritti presuppongono un assegno periodico riconosciuto dal tribunale. Chi ha accettato la liquidazione una tantum resta escluso dalla quota di TFR: è una delle ragioni per cui quella scelta va ponderata.
Il trattamento fiscale
Chi paga l'assegno periodico al coniuge lo deduce dal proprio reddito complessivo, nella misura in cui risulta da un provvedimento del giudice (art. 10, comma 1, lettera c, del TUIR). Chi lo riceve, specularmente, lo dichiara come reddito.
Due esclusioni da ricordare: la parte destinata al mantenimento dei figli non è deducibile, e non lo è nemmeno l'assegno versato in unica soluzione, perché la norma parla di assegni periodici. Se il provvedimento non distingue la quota per il coniuge da quella per i figli, l'Agenzia delle Entrate considera deducibile solo metà dell'importo: conviene che la separazione delle due voci risulti espressamente dall'accordo o dalla sentenza.
In sintesi
- L'assegno divorzile non serve a mantenere il tenore di vita del matrimonio.
- Ha funzione assistenziale, compensativa e perequativa insieme (Sezioni Unite n. 18287/2018).
- Non basta lo squilibrio: serve il nesso con le scelte fatte insieme, e va provato da chi chiede l'assegno.
- Non esiste una formula di calcolo: la valutazione è caso per caso.
- Cessa automaticamente con le nuove nozze; con la nuova convivenza può sopravvivere la sola parte compensativa.
- L'una tantum chiude ogni futura pretesa e fa perdere la quota di TFR.
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Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce una consulenza legale o fiscale. Le norme citate sono quelle in vigore alla data di aggiornamento. Riferimenti principali: artt. 5, 9 e 12-bis della legge 898/1970; art. 473-bis.29 del Codice di procedura civile; art. 570-bis del Codice penale; art. 10, comma 1, lettera c), del D.P.R. 917/1986 (TUIR); Cass. civ., Sezioni Unite, n. 18287/2018; Cass. civ., Sezioni Unite, n. 32198/2021; Cass. civ., sez. I, n. 11504/2017; Cass. civ., sez. I, n. 26520/2024; Cass. civ., Sezioni Unite, n. 35385/2023.